OKPEDIA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Periodo di comporto

Il periodo di comporto è il lasso di tempo in cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro. Durante il periodo di comporto vige il divieto di licenziamento del lavoratore. Al termine del periodo di comporto il datore di lavoro ha facoltà di intimare il licenziamento al lavoratore, seguendo le forme prescritte dalla legge. Il superamento del periodo di comporto non conferisce alcuna automaticità al licenziamento, in quanto il periodo di comporto è un periodo in cui la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto di loro è sospesa. Il principio di non licenziabilità durante il periodo di comporto è disciplinato dai contratti collettivi del lavoro e, in assenza di esplicita regolamentazione nei contratti collettivi, ai criteri equitativi di un giudice. Le principali tipologie di periodo di comporto sono le seguenti:

  • Comporto unitario. Il periodo di comporto unitario è il caso in cui l'assenza per malattia del lavoratore è concentrata in un unico arco temporale.
  • Comporto per sommatoria. Il periodo di comporto per sommatoria è il caso in cui l'assenza per malattia del lavoro è frazionata nel tempo in singoli periodi.

Licenziamento nel periodo di comporto. In casi specifici il licenziamento viene concesso anche durante il periodo di comporto. Ad esempio, nella sentenza n.9067 del 1963 la Cassazione accoglie l'ammissibilità del licenziamento durante il periodo di comporto per malattia, se quest'ultima è ritenuta grave e la durata è prolungata e incerta, al punto da far ritenere inagibile il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

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Divieto di licenziamento


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