OKPEDIA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Divieto di licenziamento congedo

Il divieto di licenziamento in congedo si applica quando il lavoratore sta fruendo dei congedi previsti dalla legge. Il licenziamento è nullo se causato dalla fruizione o dalla domanda del congedo di malattia o del congedo parentale da parte del lavoratore, così come stabilisce l'articolo 54 ( divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro ) del D.Lgs.151//2001. Il comma 6 dell'articolo 54 recita, inoltre che "è altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore". Per ulteriori informazioni sul divieto di licenziamento si rimanda alla pagina generale dedicata a questo tema.

https://www.okpedia.it/temp/divieto_di_licenziamento_congedo


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


Divieto di licenziamento


FacebookTwitterLinkedinLinkedin