Divieto di licenziamento per matrimonio
Il divieto di licenziamento per matrimonio è stabilito dal legislatore italiano nell'articolo 35 del D.Lgs. 198/2006, in precedenza e norme precedenti ( art.1 L.7/1963 ). Il divieto di recesso del datore di lavoro ( divieto di licenziamento ) inizia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
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