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Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento viene disciplinato dal legislatore dagli articoli 54-56 del T.U. che riprendono e coordinato quanto già disposto dalle leggi precedenti. In particolar modo l'articolo 54 del T.U. impone il divieto di licenziamento delle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo obbligatorio nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In tali condizioni viene imposto al datore di lavoro il divieto assoluto di licenziamento, di sospensione dal lavoro e di collocamento in mobilità della lavoratrice salvo che per cessazione dell'attività di azienda. l divieto di licenziamento viene esteso anche al padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, fino al termine del congedo stesso e al compimento di un anno di età del bambino. La domanda del congedo parentale o del congedo per la malattia del bambino è tutelata dal legislatore che impone al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice o del lavoratore. Qualsiasi provvedimento di cessazione del lavoro effettuato in queste circostanze è in violazione con l'articolo 54 del T.U. ed è pertanto da considerarsi nullo. Qui di seguito sono elencate alcune situazioni in cui il recesso del datore di lavoro è vietato:

Il divieto di licenziamento nel periodo di comporto si applica nei casi di licenziamento per giustificato motivo e nei licenziamenti collettivi. Non si applica, invece, nei casi di licenziamento per giusta causa, ossia nei casi in cui il licenziamento viene intimato per motivi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche temporaneamente ( art. 2119 c.c. ).

Il divieto di licenziamento non si applica nei casi di cessazione dell'attività aziendale, di esito negativo del periodo di prova o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine o per ultimazione della prestazione in base alla quale la lavoratrice era stata assunta. Il divieto di licenziamento non si applica anche nei casi di licenziamento per giusta causa in conseguenza di colpa grave da parte della lavoratrice o del lavoratore.

Servizio di leva e richiamo alle armi. Meritano di essere citati tra i divieti di licenziamento anche il richiamo alle armi e il servizio militare obbligatorio. Si tratta di due casi particolarmente frequenti fino alla riforma del 2005 che introduce in Italia il servizio di leva professionale in sostituzione del servizio di leva obbligatorio.

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