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Divieto di licenziamento per incarichi sindacali

Il divieto di licenziamento per incarichi sindacali è sancito dal legislatore italiano con gli articoli 18 e 22 della Legge 300/1970. Il divieto di licenziamento sussiste nel caso in cui i lavoratori coprano incarichi sindacali, nei confronti di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri di commissione interna. Il divieto vige durante il periodo dell'incarico sindacale e fino a un anno dalla cessazione dell'incarico. Il divieto di licenziamento si applica anche per i candidati non eletti per tre mesi dalle elezioni della commissione interna ( art. 22 della Legge 300/1970 ). Il divieto di licenziamento per incarichi sindacali è uno dei principali casi in cui vige il divieto di licenziamento del lavoratore.

Reintegro del posto di lavoro. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori, su istanza congiunta del lavoratore del sindacato cui aderisce, il giudice può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro mediante ordinanza, qualora ritenga insufficienti o irrilevanti gli elementi forniti dal datore di lavoro. L'ordinanza può essere emessa da giudici di ogni ordine e grado, secondo quanto stabilito nell'articolo 18 della Legge 300/1970.

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