Divieto di licenziamento sciopero
Il divieto di licenziamento per la partecipazione a uno sciopero è sancito dall'articolo 15 dello Statuto del lavoratore che vieta espressamente al datore di lavoro il licenziamento del lavoratore che partecipa a uno sciopero. In base a quanto prescritto dall'articolo 15 dello Statuto del lavoratore, il licenziamento è nullo quando è causato dalla sua affiliazione o attività sindacale ovvero dalla sua partecipazione a uno sciopero. A tale proposito è nullo anche qualsiasi atto o patto diretto a subordinare l'occupazione del lavoratore alla condizione che aderisca o meno a un'attività sindacale, nonché qualsiasi azione discriminatoria nei suoi confronti. Il divieto di licenziamento