OKPEDIA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Divieto di licenziamento infortunio e malattia

Il divieto di licenziamento per infortunio o malattia professionale vale per l'intero periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi del lavoro, secondo l'articolo 2110 del codice civile italiano. In caso di infortunio o di malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un lasso di detto detto periodo di comporto. La durata del periodo di comporto è stabilita dai contratti collettivi. Nel periodo di comporto vale il divieto di licenziamento e il lavoratore ha diritto alla computazione dell'anzianità di servizio. Al termine del periodo di comporto il datore di lavoro ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento. Le condizioni e la durata del divieto di licenziamento, in caso di infortunio o malattia professionale, durante il periodo di comporto variano a seconda dei contratti collettivi. In alcuni contratti il periodo di comporto è unico ( periodo di comporto secco ), in altri può essere frazionato in periodi di durata inferiore.

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Divieto di licenziamento


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