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LICENZIAMENTO

Il licenziamento è la decisione del datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro nei confronti di un lavoratore dipendente. Il licenziamento può essere esercitato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in presenza di apposite situazioni espresse dalla legge. Nell'ordinamento giuridico italiano il licenziamento è consentito soltanto di motivazioni giustificate, dettate dalla situazione economica dell'azienda o della condotta del lavoratore. Sulla base della condotta del lavoratore è possibile distinguere due tipologie di licenziamento.

  • Licenziamento per giusta causa. Il licenziamento per giusta causa è determinato da un comportamento colposo o doloso del lavoratore che reca danno al datore di lavoro. E' la fattispecie più grave di licenziamento. Il licenziamento per giusta causa autorizza il datore di lavoro al licenziamento del lavoratore senza preavviso.
  • Licenziamento per giustificato motivo. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Tale mancanze possono condurre il datore di lavoro ad avviare delle procedure di comunicazione e di preavviso che condurranno, se non recepite dal lavoratore, al licenziamento.

Il licenziamento può essere effettuato anche per ragioni interne all'impresa come, ad esempio, il licenziamento per ristrutturazione o riorganizzazione. Tale ipotesi si verifica in caso di grave crisi aziendale e nei periodi di crisi economica. Tali provvedimenti devono essere concordati con le associazioni sindacali al fine di individuare dei criteri di selezione che evitino qualsiasi discriminazione soggettiva. Prima di giungere al licenziamento il datore di lavoro deve verificare la possibilità di spostare il lavoratore a mansioni equivalenti. Il licenziamento si effettua nel rispetto di una procedura di licenziamento che prevede una comunicazione in forma scritta. Il datore di lavoro consegna al lavoratore la lettera di licenziamento a mano o tramite posta raccomandata. Nella lettera devono essere indicati i motivi del licenziamento. ll licenziamento è illegittimo se viene comunicato dal datore di lavoro senza forma scritta.


Il licenziamento è il diritto potestativo di recesso da un contratto di lavoro da parte del datore di lavoro. Tale diritto è però soggetto al rispetto dei limiti legislativi previsti in materia. In molti casi il licenziamento è disciplinato secondo il contratto di lavoro collettivo che disciplina un determinato settore su tutto il territorio nazionale. L'estinzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire in due modi:

  • Licenziamento. Il licenziamento è la decisione del datore di lavoro di concludere un rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può intimare il licenziamento per giusta causa o per giustificati motivi.
    • Licenziamento per giusta causa. Il licenziamento per giusta causa è determinato da gravi motivi e fatti commessi dal lavoratore ai danni del datore di lavoro (es. furto, grave insubordinazione, ecc.). In questo caso il rapporto si estingue immediatamente e il lavoratore ha diritto soltanto alla liquidazione.
    • Licenziamento per giustificati motivi. Il licenziamento per giustificati motivi è determinato da sopraggiunti motivi aziendali o dalla situazione personale del lavoratore (es. eccessivi periodi di malattia). In questo caso il lavoratore ha diritto alla liquidazione e all'indennità di mancato preavviso.
  • Dimissioni. Le dimissioni sono l'atto tramite il quale un lavoratore può concludere il rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Sono presentate in forma scritta da parte del lavoratore. La comunicazione è soggetta al rispetto dei tempi di preavviso di dimissioni previsti dalle norme e dal Ccnl di settore. In alcuni casi, ad esempio in stato di gravidanza, è anche necessaria una convalida delle dimissioni da parte dei servizi ispettivi del lavoro.

In entrambi i casi il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore una indennità di licenziamento. Nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato il rapporto di lavoro può essere estinto anche al raggiungimento della scadenza contrattuale. Nei periodi di prova è, inoltre, previsto un termine che garantisce la facoltà di recesso da entrambi le parti (lavoratore e datore di lavoro) dando la possibilità di rescissione del contratto senza motivazioni. In alcuni casi il legislatore impone il divieto di licenziamento del lavoratore e, in ogni caso, il rispetto delle procedure di legge.




 
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Bibliografia, fonti e approfondimenti
  • "Istituzioni di diritto civile" - Trabucchi - ed. Cedam
  • "Istituzioni di diritto pubblico" - Barile - ed. Cedam
  • "Tutto diritto" - ed. DeAgostini
  • "Sintesi Diritto civile" - ed. Vallardi
  • "Elementi di diritto commerciale" - ed. Simone
 

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