Trasferimento marchio
Il trasferimento del marchio può avvenire mediante concessione d'uso su licenza dello stesso da parte del titolare a terzi. La concessione d'uso del marchio può essere parziale o totale, ossia può riguardare l'insieme dei prodotti/servizi o soltanto alcuni. È possibile effettuare il trasferimento soltanto dei marchi registrati. Il legislatore prescrive esplicitamente che il trasferimento del marchio non debba trarre in inganno il pubblico. Il marchio è una proprietà dell'azienda, si presume pertanto che il trasferimento di un marchio coincida con il trasferimento della proprietà dell'azienda. Nell'ordinamento giuridico italiano la materia è disciplinata nell'articolo 2573 del codice civile.
"Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda" (art. 2573 - "Trasferimento del marchio")