Divieto soppressione marchio

Divieto di soppressione del marchio. La registrazione di un marchio consente al titolare dello stesso di utilizzarlo in modo esclusivo sui propri prodotti. Il rivenditore dei prodotti ha l'obbligo di non sopprimere il marchio del produttore del bene. Nel caso del marchio di commercio il rivenditore può soltanto apporre il proprio marchio a quelli in vendita (es. supermercato, grandi magazzini, ecc.) senza, tuttavia, sopprimere il marchio di fabbrica del prodotto. Il divieto di soppressione del marchio è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con l'articolo 2572 del codice civile.

"Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore." (art. 2572 c.c. "divieto di soppressione del marchio")

https://www.okpedia.it/divieto_soppressione_marchio


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