Preuso marchio

Pre-uso del marchio. La tutela marchio ha efficacia a partire dal momento in cui il richiedente presenta la domanda di registrazione del marchio. La registrazione del marchio non invalida, in ogni caso, il diritto di chi fino a quel momento ha fatto uso di un marchio non registrato. Nei casi di preuso del marchio la legge riconosce la facoltà di continuare a utilizzarlo. Nell'ordinamento giuridico italiano il legislatore ha disciplinato il preuso del marchio nell'articolo 2571 del codice civile.

"Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e valso." (art. 2571 c.c. "preuso marchio")

Il preuso di un marchio è un diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso ( registrazione marchio ). In tali casi chi ha utilizzato il marchio può continuare a servirsene anche dopo la registrazione del marchio da parte di terzi, nei limiti geografici e generali che contraddistinguono il precedente utilizzo ( art 2571 cc ). La registrazione di un marchio consente al titolare di disporre in modo esclusivo del marchio registrato, fatta eccezione che per il diritto di preuso di terzi ( art. 2569 cc).

https://www.okpedia.it/preuso_marchio


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