|
Ordinamento giuridico  L'ordinamento giuridico è il complesso organico di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità, l'organizzazione dello Stato e i rapporti giuridici tra gli organi dello Stato e tra i membri della collettività. Esiste quindi uno stretto legame tra l'ordinamento giuridico ed un gruppo sociale. Una delle caratteristiche principali dell'ordinamento giuridico è la sua obbligatorietà.
L'ordinamento giuridico costituisce l'insieme degli imperativi giuridici vigenti in una determinata collettività o comunità. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici: o.g. statale, comunitario, internazionale, regionale, giudiziario, civile, militare, scolastico ecc. L'ordinamento giuridico fissa il complesso di istituzioni su cui si fonda la vita civile. In senso generale si intende per ordinamento giuridico la stessa comunità organizzata sotto forma di Stato, mentre in senso più specifico l'o.g. costituisce l'insieme delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale che regolano la vita di una comunità. Sia le norme, sia gli stessi ordinamenti giuridici, sono riconnesse in un rapporto gerarchico. Quest'ultima definizione deriva dalla teoria normativista enunciata da Hans Kelsen. Una diversa visione dell'ordinamento giuridico deriva dalla teoria istituzionalista, secondo cui l'insieme delle normative scaturisce da una preesistente organizzazione sociale. Secondo gli istituzionalisti un ordinamento giuridico non si risolve solo in un'insieme norme bensì queste ultime sono il riflesso della società e dell'organizzazione sociale.
L'ordinamento giuridico può essere:
- ordinamento giuridico originario
la cui sovranità è diretta e immediata, non deriva da nessun altro ordinamento (es. Stato, Chiesa)
- ordinamento giuridico derivato
la cui sovranità deriva da un altro ordinamento giuridico (es. Regione e Unione Europea)
In base alla materia regolamentata, l'ordinamento giuridico può essere generale oppure particolare. Si dice generale quando persegue il bene comune, si dice particolare quando è finalizzato a conseguire un interesso specifico.
Ordinamento giuridico interno e internazionale
L'ordinamento giuridico si distingue anche in o.g. interno e internazionale. Nel primo caso comprende tutte le norme giuridiche nel territorio di uno Stato sovrano. Nel secondo caso (ordinamento giuridico internazionale) comprende le norme che regolamentano i rapporti tra i singoli Stati nell'ambito del diritto internazionale.
L'ordinamento giuridico costituisce l'insieme degli imperativi giuridici vigenti in una determinata collettività o comunità. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici: o.g. statale, comunitario, internazionale, regionale, giudiziario, civile, militare, scolastico ecc. L'ordinamento giuridico fissa il complesso di istituzioni su cui si fonda la vita civile. In senso generale si intende per ordinamento giuridico la stessa comunità organizzata sotto forma di Stato, mentre in senso più specifico l'o.g. costituisce l'insieme delle norme vigenti in un determinato ambito territoriale che regolano la vita di una comunità. Sia le norme, sia gli stessi ordinamenti giuridici, sono riconnesse in un rapporto gerarchico. Quest'ultima definizione deriva dalla teoria normativista enunciata da Hans Kelsen. Una diversa visione dell'ordinamento giuridico deriva dalla teoria istituzionalista, secondo cui l'insieme delle normative scaturisce da una preesistente organizzazione sociale. Secondo gli istituzionalisti un ordinamento giuridico non si risolve solo in un'insieme norme bensì queste ultime sono il riflesso della società e dell'organizzazione sociale.
L'ordinamento giuridico può essere:
- ordinamento giuridico originario
la cui sovranità è diretta e immediata, non deriva da nessun altro ordinamento (es. Stato, Chiesa)
- ordinamento giuridico derivato
la cui sovranità deriva da un altro ordinamento giuridico (es. Regione e Unione Europea)
In base alla materia regolamentata, l'ordinamento giuridico può essere generale oppure particolare. Si dice generale quando persegue il bene comune, si dice particolare quando è finalizzato a conseguire un interesso specifico.
| |