OKPEDIA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Divieto di licenziamento leva militare

Il divieto di licenziamento durante la leva militare e il richiamo obbligatorio sono sanciti dal legislatore italiano nel D.L.C.P.S. n.303/1946 e nel D.P.R. 237/1964, in base al quale il lavoratore dipendente da almeno tre mesi presso un datore di lavoro, ha diritto alla conservazione del posto fino al trentesimo giorno successivo al congedo. Il divieto di licenziamento è applicato per l'intero periodo di leva militare obbligatoria o di richiamo alle armi. La materia viene disciplinata dal legislatore anche tramite gli articoli 2110 e 2111 del codice civile e dalla legge 370/1955, estendendo il periodo di divieto di licenziamento a tre mesi dalla ripresa dell'occupazione. Il divieto di licenziamento per motivi militari è uno dei casi più frequenti e noti di divieto di licenziamento, fino alla riforma del servizio militare del 1995 che introduce il servizio militare professionale in sostituzione del servizio di leva militare obbligatoria.

Richiamo alle armi. Secondo diverse interpretazioni giuridiche, l'eliminazione della leva obbligatoria fa venire meno l'obbligo di conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento, non essendoci più alcuna leva obbligatoria. Le norme restano, in teoria, valide per un eventuale richiamo alle armi in caso di guerra.

Servizio civile. Il servizio civile è una scelta volontaria del cittadino che, a partire dal 2005, non è più obbligato al servizio di leva. Secondo una risposta ad interpello del Ministero del Lavoro ( n.34 del 16 novembre 2007 ), essendo una scelta volontaria non è più considerata una fattispecie produttiva del divieto di licenziamento.

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Divieto di licenziamento


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