IMU nel fallimento
L'imposta IMU deve essere pagata anche per gli immobili compresi nel fallimento o in liquidazione coatta amministrativa. Il pagamento dell'IMU di un immobile nell'ambito del fallimento viene disciplinato dal legislatore nel precedente regime ICI, in particolar modo con l'articolo 10 del D.Lgs n.504/1992. Fino alla dichiarazione di fallimento il soggetto passivo dell'imposta ICI o IMU è il possessore qualificato del diritto reale sull'immobile. Con la dichiarazione di fallimento il bene immobiliare soggetto all'imposta passa sotto la gestione del curatore o del commissario liquidatore per la liquidazione coatta. Dalla dichiarazione di fallimento il curatore diventa il nuovo soggetto passivo dell'imposta ICI e a questi spetta l'obbligo di comunicazione della procedura fallimentare agli uffici comunali e il versamento dell'imposta per l'intero periodo della procedura concorsuale.
- Entro 90 giorni dalla nomina il curatore deve presentare una dichiarazione dell'avvio della procedura al comune di ubicazione dell'immobile.
- Entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile il curatore dovrà provvedere al versamento dell'imposta ICI / IMU dovuta.
E' quindi previsto un unico versamento cumulativo per tutti i periodi compresi nella procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento al decreto di trasferimento dell'immobile. Il calcolo dell'imposta ICI / IMU sui beni immobiliari soggetti a fallimento segue le medesime regole di calcolo degli altri immobili. In conclusione, l'ICI / IMU incide anche i beni immobiliare nel fallimento, il legislatore non ha previsto esenzioni o eccezioni in questi casi, né un criterio diverso per il calcolo della base imponibile dell'imposta. Dopo la vendita dell'immobile il curatore provvede al versamento ICI ( oggi versamento IMU ) in un'unica soluzione per l'intero periodo della procedura fallimentare. In regime di fallimento, pertanto, cambia il soggetto passivo dell'imposta ICI / IMU e il termine di pagamento della stessa. 31/12/2011

