OKPEDIA IMU


Versamento IMU

Il versamento IMU per l'anno in corso viene effettuato dai soggetti passivi dell'imposta in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre. Sulla base del D.Lgs. n.23/2011 il versamento IMU è diviso nelle seguenti rate di pagamento:

  • Prima rata IMU. La prima rata IMU va versata entro il 16 giugno in misura pari al 50% dell'imposta totale dovuta. L'imposta viene calcolata applicando le relative aliquote IMU del comune di competenza. Da notare la differenza con l'ICI che, invece, determinare l'importo della prima rata al 50% dell'imposta calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente. Nota aggiuntiva del 3/04/2012 il legislatore ha modificato la ripartizione tra prima e seconda rata. Per la prima rata devono essere usate esclusivamente le aliquote IMU fissate dal governo su tutto il territorio nazionale. Le aliquote IMU comunali dovranno essere utilizzate soltanto per il calcolo della seconda rata in conguaglio alla prima. (leggi qui)
  • Seconda rata IMU. La seconda rata IMU va versata entro il 16 dicembre in misura pari al 50% dell'imposta totale dovuta. L'imposta viene calcolata applicando le relative aliquote IMU del comune di competenza. Anche in questo caso va sottolineata una differenza con l'ICI che, viceversa, determinava la seconda rata a saldo dell'imposta per l'intero anno applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno con possibilità di conguaglio rispetto all'importo versato con la prima rata. Nota aggiuntiva del 3/04/2012 il legislatore ha modificato la ripartizione tra prima e seconda rata, la seconda rata è calcolata utilizzando le aliquote comunali in conguaglio alla prima rata. (leggi qui)

Il versamento IMU è regolamentato dal legislatore nell'articolo 9 del D.Lgs. n.23/2011 in cui viene anche specificato che il versamento dell'imposta è dovuto per l'anno solare in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile. Il possesso va applicato per l'intero mese se si è protratto nello stesso per almeno quindici giorni. Per ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo di imposta al comune di ubicazione dell'immobile. In base alla loro autonomia regolamentare i comuni potranno comunque optare per modalità di pagamento diverse. Il pagamento del tributo va arrotondato all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a quest'ultimo importo ( art. 166 Legge 296/2006). È competenza dell'ente locale disciplinare le eventuali compensazioni delle somme a credito del contribuente con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 31/12/2011

Modalità di pagamento IMU. Il versamento dell'imposta IMU viene effettuato dal contribuente mediante il modello F24. A differenza dell'ICI in cui era ammesso il pagamento del tributo anche tramite il conto corrente intestato alla tesoreria comunale o all'ente di riscossione, nel caso dell'IMU il legislatore ha ridotto la modalità di pagamento del tributo alla via bancaria ( modello F24 ). 31/12/2011

Differenze con il versamento ICI. Nel regolamentare il versamento IMU il legislatore ha semplificato la procedura di versamento ICI. Determinando l'importo delle due rate al 50% dell'imposta dovuta dell'anno in corso ha ridotto le difficoltà di calcolo della seconda rata ICI a saldo. Inoltre, in caso di pagamento in un'unica soluzione è possibile applicare direttamente l'aliquota e le detrazioni dell'anno in corso e non quelle dell'anno precedente come, invece, accadeva per l'ICI. 31/12/2011 Nota aggiuntiva del 3/04/2012 il legislatore ha modificato la ripartizione tra prima e seconda rata, la seconda rata è calcolata utilizzando le aliquote comunali in conguaglio alla prima rata. Non è più, inoltre, possibile il pagamento in un'unica soluzione a giugno poiché i Comuni non hanno deliberato per tempo le aliquote locali entro i tempi previsti dal decreto "Salva Italia".

Acconto IMU. Per rispondere alla mancanza di definizione delle aliquote IMU in molti comuni italiani, un problema segnalato da diversi CAF, il governo ha presentato il 3 aprile 2012 un emendamento nel dl "semplificazione" per fissare il calcolo della prima rata IMU all'utilizzo delle aliquote IMU di base e la seconda rata a saldo, con conguaglio della prima rata, tenendo conto delle delibere comunali e delle eventuali variazioni alla materia apportate nel frattempo dal governo qualora il gettito fiscale risultasse inferiore alle attese.

Il 16 aprile 2012 il legislatore ha modificato ulteriormente la normativa introducendo il pagamento imu in tre rate per le abitazioni principali. La prima e la seconda da versare rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre sulla base delle aliquote IMU di base e l'ultima, la terza rata IMU, da versare entro il 16 dicembre 2012 sulla base del conguaglio IMU.

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