OKPEDIA LICENZIAMENTO

Reintegrazione posto di lavoro

La reintegrazione nel posto di lavoro è disciplinata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il giudice può dichiarare inefficace un licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dichiarandone la nullità, e ordinare al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Questa disposizione si applica sia per i datori di lavoro imprenditori che per quelli non imprenditori nei casi in cui l'azienda abbia alle proprie dipendenze più di quindici prestatori di lavoro ( cinque nel caso dell'imprenditore agricolo ).

L'articolo 18 dello statuto prevede anche la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore nei casi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo stabilendo una indennità pari alla retribuzione non goduta dal lavoratore dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro, ivi compresi i contributi assistenziali e previdenziali maturati nel periodo. Il lavoratore ha comunque facoltà di chiedere al datore di lavoro una indennità di quindici mensilità di retribuzione in sostituzione del reintegro nel posto di lavoro.

Manovra finanziaria 2011. L'articolo 18 è attualmente oggetto di una discussione legislativa. L'articolo 8 della manovra finanziaria estiva del 2011 prevede l'eliminazione del reintegro nel posto di lavoro a favore del riconoscimento di una indennità economica.

https://www.okpedia.it/reintegrazione_posto_di_lavoro


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


Licenziamento

Dimissioni

TFR


FacebookTwitterLinkedinLinkedin