Preavviso dimissioni
Il preavviso di dimissioni è la comunicazione del lavoratore al datore di lavoro della propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è a conoscenza. Non è richiesta l'accettazione da parte del datore di lavoro. Le dimissioni sono soggette al rispetto di un periodo di preavviso nel corso del quale il lavoratore dovrà continuare a lavorare per il datore di lavoro. Il preavviso consente al datore di lavoro di ricercare un sostituto del lavoratore dimissionario senza pregiudicare la continuità dell'attività lavorativa della propria organizzazione. Il preavviso di dimissioni da parte del lavoratore non è necessario in alcune circostanze:
- Consenso del datore di lavoro alle dimissioni. Se il datore di lavoro acconsente alle dimissioni del lavoratore e rinuncia di beneficiare del periodo di preavviso prescritto dalla legge
- Dimissioni nel periodo di prova. Se il lavoratore si trova nel periodo di prova può presentare le dimissioni senza alcun obbligo di rispettare un periodo di preavviso.
- Dimissioni per giusta causa. Le dimissioni per giusta causa si ottengono nel momento in cui si verifica una causa che con consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro così come prescrive l'art.2119 c.c.
Nel caso in cui il lavoratore presenti le dimissioni senza preavviso o non rispetti il periodo di preavviso, il datore di lavoro ha diritto di richiedere una indennità di mancato preavviso pari all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore nel periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.).
Durata preavviso dimissioni
Il periodo di preavviso delle dimissioni è il numero di giorni in cui il lavoratore dimissionario continuerà a svolgere la propria attività lavorativa. La durata e il numero dei giorni del preavviso sono disciplinati dall'articolo 2118 del codice civile e dal contratto collettivo nazionale (CCNL) del settore di riferimento, in genere sono determinati sulla base della qualifica, dell'inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore. Il datore di lavoro e il lavoratore possono comunque accordarsi per un periodo di preavviso inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento. In alcuni CCNL il preavviso decorre a partire dal 1 o dal 15 del mese. Nei giorni di preavviso non sono conteggiate le eventuali assenze del lavoratore per ferie, malattia, infortunio o maternità. In questi casi il periodo di preavviso si interrompe e riparte al rientro in servizio del lavoratore.