Coefficiente rivalutazione TFR
Il coefficiente di rivalutazione del TFR consente di indicizzare l'importo del Trattamento di Fine Rapporto all'inflazione e al costo della vita. Il calcolo del coefficiente di rivalutazione viene effettuato al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento per rivalutare la quota di TFR accantonata, fatta eccezione per quella maturata nell'anno in corso, come previsto dal legislatore nell'articolo 2120 del codice civile.
"Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente." (art.2120 c.c.).
Il coefficiente di rivalutazione TFR è calcolato tramite un processo di indicizzazione a base composta che prende in considerazione due componenti:
- Tasso fisso del 1,5%
- Tasso variabile pari al 75% dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)
Le due componenti concorrono a determinare la rivalutazione monetaria della quota del TFR accantonato dal lavoratore fino all'anno precedente rispetto a quello in corso. Sono escluse le quote accantonate sul TFR nell'anno in corso in quanto gli effetti inflazionistici su queste ultime sono computabili soltanto nell'anno successivo a quello di maturazione. Il coefficiente di rivalutazione viene calcolato e applicato ogni anno al 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, il coefficiente di rivalutazione del TFR prende in considerazione il periodo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dividendo i mesi in frazioni uguali o superiori a 15 giorni. Il coefficiente di rivalutazione TFR è una delle componenti dell calcolo del TFR.