OKPEDIA DISOCCUPAZIONE

Inoccupato e disoccupato

Differenza tra inoccupato e disoccupato. Disoccupato e inoccupato indicano due status diversi della persona. Pur trattandosi in entrambi i casi di persone iscritte al centro di impiego e non attive nel mondo del lavoro, lo status di inoccupato si distingue da quello di disoccupato sotto diversi aspetti.

  • Inoccupato. È inoccupato colui che non ha mai svolto un'attività lavorativa sia come lavoratore subordinato e sia come lavoratore autonomo. Si trova nello status di inoccupazione la persona che non ha mai lavorato o quella che ha prestato la propria attività lavorativa nel lavoro nero. In quest'ultimo caso, essendo il lavoro nero un lavoro illecito, non può essere conteggiato nel computo dell'esperienza lavorativa. Lo status di inoccupazione è disciplinato dal D.Lgs n. 297/2002 che definisce gli inoccupati di lunga durata inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani.
  • Disoccupato. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa. Il legislatore definisce disoccupato colui che ha perso il posto di lavoro oppure ha cessato la propria attività di lavoro autonomo. Lo status di disoccupazione è subordinato al non superamento di una determinata fascia di reddito annuale. È disoccupato di lunga durata colui che, dopo aver perso il posto di lavoro o cessato l'attività di lavoro autonomo, è alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi con i servizi competenti. I mesi necessari per essere definito disoccupato di lunga durata scendono a 6 mesi nel caso dei giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti (29 anni compiuti se in possesso di diploma universitario di laurea).

Nel centro per l'impiego viene richiesto alle persone di dichiarare il proprio status di disoccupato o di inoccupato. Ai disocuppati la legge può riconoscere particolari agevolazioni (non riconosciute agli inoccupati). L'interessato deve presentare presso l'ufficio competente del centro di impiego territoriale del proprio domicilio la dichiarazione che attesta la sua eventuale precedente attività lavorativa nonché la disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

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