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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Cassa integrazione ordinaria

La cassa integrazione ordinaria (CIG) è un intervento di integrazione salariale che rientra nell'istituto della cassa integrazione guadagni. È un intervento dello Stato a sostegno dei lavoratori delle imprese in difficoltà. Il fondo garantisce ai lavoratori un redditto sostituo della retribuzione lavorativa per un determinato periodo di tempo. Possono beneficiare della cassa integrazione guadagni le seguenti categorie di lavoratori: operai, impiegati, quadri

  • delle imprese industriali
  • delle imprese industriali delle imprese industriali/artigiane nel settore edile e lapideo

Il lavoratore in Cassa integrazione non può svolgere contemporaneamente altre attività lavorative. Nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione, decade il suo diritto alla prestazione (decadenza cassa integrazione). Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Inps la nuova occupazione lavorativa. In caso di attività lavorative temporanee, la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa (sospensione della cassa integrazione). Sono invece esclusi dalla Cassa integrazione ordinaria i lavoratori apprendisti. La cassa integrazione ordinaria è prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva/lavorativa dovuta alle seguenti cause:

  • situazioni temporanee del mercato
  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili alla volontà dell'imprenditore o dei lavoratori

Questi eventi non mettono a rischio la ripresa dell'attività aziendale. La sospensione dell'attività lavorativa è causata da eventi imprevisti e transitori. La cassa integrazione ordinaria riconosce ai lavoratori una integrazione salariale (indennità) nella misura del 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale (es. 40 ore settimanali). Per beneficiare della cassa integrazione il datore di lavoro deve rispettare le procedure previste dalla legge (es. apertura di una procedura sindacale) e presentare una domanda di ammissione alla CIG all'Inps. Se la domanda viene accolta il datore di lavoro eroga l'integrazione salariale ai lavoratori, ottenendo successivamente dall'Inps il rimborso delle somme anticipate. In casi di grave situazione di insolvenza del datore di lavoro l'indennità può essere pagata ai lavoratori direttamente dall'Inps.La cassa integrazione ordinaria ha una durata massima di 3 mesi continuativi che possono essere prorogati trimestralmente fino a un anno o fino a 12 mesi nel caso di periodi non continuativi. L'intervento è limitato ai settori e alle situazioni previste dalla legge.

Stipendio in Cassa integrazione.La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG) corrisponde all'80% della retribuzione salariale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. L'importo non deve superare un limite max. mensile, fissato dalle autorità governative preposte di anno in anno. Tale limite mensile è pari a € 858,58 nel 2008. Il limite è elevato a 1.031,93 qualora la retribuzione mensile del lavoratore sia superiore a € 1.857,48. Nel settore edile e lapideo, il limite massimo mensile della CIG può essere aumentato del 20%, se lo stato di crisi è determinato da eventi meteorologici. I periodi di Cassa integrazione guadagni danno diritto al lavoratore di maturare contributi ai fini della pensione.

Durata della cassa integrazione ordinaria. La cassa integrazione è concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. La durata può essere estesa fino a 24 mesi in determinate aree territoriali.

Chi può chiedere la cassa integrazione ordinaria. La Cassa integrazione ordinaria viene concessa nei casi in cui l'impresa riscontri una sospensione o una forte contrazione dell'attività produttiva per situazioni temporanee di mercato o per eventi, di natura temporanea, non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

Come si richiede la Cassa integrazione ordinaria. L'impresa che abbia i requisiti richiesti può presentare domanda di CIG presso le sedi dell'Istituo Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro (fonte Inps - 21/3/2009).

Come fare ricorso. Se la domanda per ottenere la Cassa integrazione ordinaria viene rifiutata, l'azienda interessata può presentare ricorso al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni e gli allegati utili del caso. Può essere compilato in carta libera entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di rifiuto. Il ricorso può essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda. Il ricorso può anche essere presentato presso uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.

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