Trasferimento azienda

Il trasferimento di un'azienda consiste nella cessione aziendale a terzi da parte dell'imprenditore dietro pagamento di un corrispettivo di vendita pattuito. L'imprenditore può trasferire a terzi singoli elementi dell'azienda o l'azienda nel suo complesso. Il trasferimento può avvenire sia inter vivos (vendita, usufrutto, affitto, donazione, ecc) sin mortis causa (successione). Dal punto di vista formale il cessionario acquista l'azienda ma non anche la qualità originale di imprenditore, in altri termini il cessionario acquista l'azienda dando origine a una nuova impresa.

Successione dei contratti, dei debiti e dei crediti

L'acquirente dell'azienda, se non è pattuito diversamente, subentra nei contratti stipulati nell'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.). Sono quindi esclusi per legge dalla cessione i contratti aventi carattere personale del precedente imprenditore ossia quelli in cui prevale la qualità personale e professionale dell'imprenditore piuttosto che dell'impresa, basati su un rapporto fiduciario della controparte con l'imprenditore. Il cessionario succede nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa come, ad esempio, i contratti di lavoro, i contratti di locazione dell'immobile, i contratti di fornitura, i contratti assicurativi dell'impresa ecc. I crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta passano all'acquirente dell'azienda stessa (art. 2559 c.c.) in quanto la cessione ha effetto nei confronti dei debitori a partire dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese o dalla data di notifica della cessione del credito (ex. art. 1264). Nel caso della successione dei debiti l'alienante resta obbligato per le obbligazioni anteriori al trasferimento (art. 2560) al fine di tutelare i creditori dalle ipotesi in cui il cessionario non offra sufficienti garanzie patrimoniali per la copertura del rischio del credito. L'acquirente risponde in solido per i debiti aziendali anteriori al trasferimento purché questi risultino nelle scritture contabili.

Divieto di concorrenza

La cessione dell'azienda conduce a degli effetti naturali a tutela dell'avviamento quali, ad esempio, il divieto di concorrenza di chi aliena per cinque anni (art. 2557). Chi aliena un'azienda non può avviare una nuova azienda che abbia per oggetto, ubicazione o circostanze la stessa clientela dell'azienda ceduta. Lo stesso limite viene posto nel caso dell'affitto o di usufrutto dell'azienda per la durata contrattuale. In caso di inadempimento la parte lesa può chiedere il risarcimento danni ed eventualmente la risoluzione del contratto. Il patto di astensione dalla concorrenza non può avere una durata superiore a 5 anni. Le parti possono, tuttavia, disporre diversamente sul divieto di concorrenza pattuendo un periodo di tempo inferiore o escludendo del tutto il vincolo.

Forma del trasferimento

Il trasferimento della proprietà di una azienda deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge quando si tratta del trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda(art.2556 c.c.). Il trasferimento di un'azienda equivale al trasferimento dei beni che la compongono e deve pertanto rispettare le peculiari modalità di trasferimento previste. Nell'atto di cessione non è comunque necessario elencare tutti i beni dell'azienda purché questi siano determinabili.

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