fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti che determinano la produzione delle norme giuridiche. La fonte giuridica è ogni atto o fatto a cui l'ordinamento giuridico riconosce il potere di modificare o abrogare le norme giuridiche. Esistono diverse categorie di fonti giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in:

  • Fonti-atti. Le fonti-atti sono emesse dagli organi dello Stato e sono formulate in forma scritta. Le fonti-atto si distinguono, a loro volta, in fonti statali e fonti non statali.
  • Fonti-fatti. Le fonti-fatti, invece, consistono in comportamenti (consuetudine o uso) o in atti prodotti in ordinamenti giuridici esterni (diritto internazionale, accordi internazionali, ecc).

L'efficacia di una fonte del diritto è subordinata alla sua collocazione all'interno della gerarchia delle fonti del diritto. All'interno di questa scala la norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore.

La gerarchia delle fonti del diritto

Le fonti del diritto hanno efficacia normativa differenza in base alla loro collocazione gerarchica. Nella gerarchia delle fonti del diritto una norma di grado inferiore non può modificare o abrogare una norma giuridica di grado superiore.

Può invece accadere l'inverso, ossia una norma di grado superiore può modificare o abrogare una norma giuridica di grado inferiore.

Nel caso in cui le norme appartengono al medesimo grado della gerarchia si tende ad applicare il criterio cronologico di emanazione della norma giuridica, in base al quale la norma giuridica più recente può modificare o abrogare quella precedente.

Definizione di fonte giuridica

In base a quanto scritto nel paragrafo precedente possiamo scrivere una definizione di fonte giuridica nel seguente modo:

"La fonte giuridica è ogni atto o fatto a cui l'ordinamento giuridico riconosce il potere di modificare o abrogare le norme giuridiche"

Fonti statali e non statali

Le fonti del diritto possono essere classificate anche in base all'organo che le origina. In base a questo criterio si possono distinguere:

  • Fonti statali. Le fonti statali sono principalmente la Costituzione, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, i referendum ed i regolamenti governativi.
  • Fonti non statali. Le fonti non statali sono in particolar modo gli statuti e le leggi regionali e locali, i regolamento locali (regionali, provinciali, comunali) e le consuetudini.

Fonti atti e fonti fatti

Le fonti del diritto possono essere classificate in:

  • Fonti atti: quando la fonte trae origine dalla manifestazione di volontà di un organo dello Stato. Questa manifestazione ha luogo normalmente mediante documenti scritti.
  • Fonti fatti: quando la fonte trae origine dal comportamento oggettivo o da atti di produzione giuridica esterni al ordinamento giuridico dello Stato. È il caso del richiamo alla consuetudine e all'uso.

Si tratta di una delle tante classificazioni possibili. Le fonti del diritto possono essere infatti classificate in vari modi: in fonti statali o non statali, in fonti di produzione giuridica o in fonti di cognizione, in fonti primarie e fonti secondarie ecc.

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