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Congedo parentale

Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro che consiste in un congedo facoltativa fruibile da parte del lavoratore per ogni figlio nei primi 8 anni del bambino. Il congedo parentale è fruibile in alternativa sia dalla madre e sia dal padre. Ha una durata massima cumulativa di 10 mesi ripartiti nel seguente modo:

  • 6 mesi alla madre lavoratrice. Alla madre lavoratrice spetta un periodo di congedo parentale non superiore a 6 mesi, fruibile in qualsiasi momento, in modo continuativo o frazionato, dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità.
  • 6 mesi al padre lavoratore. Al padre lavoratore spetta un periodo di congedo parentale non superiore a 6 mesi, fruibile in qualsiasi momento, in modo continuativo o frazionato, a partire dalla data di nascita del figlio.
  • 10 mesi se unico genitore. In caso di unico genitore il periodo di congedo parentale si estende a 10 mesi da fruirsi in modo continuativo o frazionato a discrezione del lavoratore (madre o padre). La condizione di unico genitore si verifica in caso di affidamento esclusivo, di abbandono, morte o non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Nel periodo di congedo parentale viene riconosciuta al lavoratore una indennità pari al 30% della retribuzione per i giorni di congedo parentale fruiti fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo complessivo massimo di 6 mesi. Nel medesimo periodo i contributi sono versati per intero. Dal terzo all'ottavo anno del bambino l'indennità è riconosciuta soltanto in casi di reddito basso, mentre i versamenti sono versati in maniera ridotta. Il congedo parentale è disciplinato dall'articolo 32 del T.U. e dall'articolo 1 della legge 1204 del 1971. Il congedo parentale è una tipologia di permesso lavoro richiesta a discrezione del lavoratore ( astensione facoltativa dal lavoro). I permessi lavoro di congedo parentale non goduti entro i primi 8 anni di età del bambino decadono e non possono essere più fruiti. Nel periodo di congedo parentale il legislatore impone al datore di lavoro il divieto di licenziamento del lavoratore (art 54 T.U.) salvo che per i casi di cessazione aziendale, di ultimazione della prestazione o di scadenza del termine del rapporto di lavoro.

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