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Requisiti oggettivi dell'Iva

I requisiti oggettivi per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) in Italia sono descritti nell'articolo 1 del d.P.R. 633/1972. L'applicazione del tributo può avere per oggetto una cessione di beni o una prestazione di servizi:

"L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate." (art. 1 d.P.R. 633/1972).

Cessione di beni

L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni si applica su tutti quegli atti che a titolo oneroso importano il trasferimento della proprietà sui beni. Come recita il primo comma dell'articolo 2.

"Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere." (art. 2 d.P.R. 633/1972).

Al principio generale di applicazione dell'Iva sulla cessione dei beni si aggiungono una serie di eccezioni previste dalla legge. Per un approfondimento rimandiamo alla pagina "Iva sulle cessioni di beni".

Prestazioni e servizi

L'imposta sul valore aggiunto sui servizi si applica su tutte quelle prestazioni rese verso un corrispettivo, in funzione di un contratto. Il principio generale di applicazione dell'Iva nei servizi è descritto nell'articolo 3.

"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte." (art. 2 d.P.R. 633/1972).

Anche in questo caso al principio generale di applicazione dell'Iva sulle prestazioni e i servizi si aggiungono una serie di eccezioni previste dalla legge. Per un approfondimento rimandiamo alla pagina "Iva sulle prestazioni di servizio".

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