Divieto di licenziamento incarichi pubbliche funzioni
Il divieto di licenziamento per incarichi in pubbliche funzioni è un divieto sancito dagli stessi padri costituenti nell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica italiana. In base all'articolo 51 tutti i lavoratori eletti a svolgere delle pubbliche funzioni, hanno diritto a conservare il proprio posto di lavoro. Nel terzo comma dell'articolo 51 Cost. il legislatore si esprime esplicitamente sulla fattispecie: "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro." Il divieto di licenziamento in caso di incarichi in pubbliche funzione è uno dei casi di divieto di licenziamento. In tali casi, il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento del lavoratore.