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Divieto di licenziamento in gravidanza e puerperio

Il divieto di licenziamento in gravidanza e puerperio è stabilito da legislatore nell'articolo 54 del D.Lgs 151/2001. Il divieto di licenziamento vale dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione per legge e al compimento di un anno di età del bambino. Durante questo periodo il lavoratore, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità, non può essere licenziato.

Adozione e affidamento. Il D.Lgs. 151/2001 estende il divieto di licenziamento anche ai casi di adozione e affidamento, fino a un anno di età del minore nel nucleo familiare in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità. Salvo deroghe stabilite dalla legge vale il divieto di licenziamento.

Lavoro a domicilio. Il divieto di licenziamento per gravidanza e puerperio del D.Lgs. 151/2001 è applicato anche alle lavoratrici a domicilio ( art. 61 ).

Mobilità. Durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento il lavoratore in congedo di maternità e di paternità non può essere messo in mobilità salvo che per cessazione dell'attività dell'azienda ( art. 54 ).

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