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Divieto di licenziamento per malattia

Il divieto di licenziamento per malattia generica è sancito dal legislatore italiano nell'articolo 2110 del codice civile, in cui si riconosce il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo, in base all'anzianità di servizio e alla categoria di appartenenza ( periodo di comporto ). Il lasso di tempo in cui vige il divieto di licenziamento per malattia generica è stabilito dagli accordi siglati nei contratti collettivi tra le parti sociali e può variare da settore a settore, in funzione della categoria di appartenenza dei lavoratori. L'imprenditore può recedere dal contratto al termine del periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il divieto di licenziamento per malattia generica è uno dei casi in cui vige il divieto di licenziamento del lavoratore.

Interpretazioni giuridiche. In molti casi, la Cassazione si è pronunciata per interpretare l'applicazione o meno del divieto nei singoli casi specifici. Sull'argomento esiste anche una vasta letteratura giuridica e diverse interpretazioni giuridiche. Ad esempio, il licenziamento intimato in costanza di malattia non è nullo ma è temporaneamente inefficace, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n.6348 del 16 maggio 2000. Sull'argomento esiste una vasta letteratura giuridica. Inoltre, secondo varie interpretazioni il divieto si applica per il licenziamento e non per le altre ragioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro, ecc. L'argomento è soggetto a diverse interpretazioni ed è particolarmente complesso da generalizzare.

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