OKPEDIA MALATTIA

Orario visite fiscali per lavoratori pubblici

L'orario delle visite fiscali per i lavoratori pubblici in malattia è disciplinato dal decreto 206 del 2009 che individua le fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in caso di malattia dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l'obbligo della reperibilità presso il suo domicilio. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Da tale obbligo sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro deriva da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Il decreto 206/2009 specifica nel secondo comma dell'articolo 2 l'esclusione dall'obbligo della reperibilità per i dipendenti presso i quali è stata già effettuata una visitafiscale nel periodo di prognosi indicato nel certificato.

Nel 2008 il decreto legislativo 112/2008 (decreto Brunetta) aveva modificato l'orario di reperibilità dei lavoratori pubblici, ai fini del controllo da parte del medico fiscale, a 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00. Tale norma è stata abrogata con il decreto 78/2009 su pressioni sindacali facendo tornare l'orario di reperibilità dei lavoratori pubblici dalle ore 10.00-12:00 e dalle ore 17:00-19:00 (orario di reperibilità dei lavoratori privati). L'orario di reperibilità dei lavoratori pubblici è stato nuovamente modificato con il decreto 206/2009 che lo ha esteso dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

https://www.okpedia.it/temp/orario-visite-fiscali-per-lavoratori-pubblici


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Fonti bibliografiche


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