Famiglia nel diritto italiano

La famiglia è disciplinata dal codice civile del 1942. In origine le norme scritte dal Legislatore erano improntate sul comune senso della famiglia ereditato nel corso dei secoli. Al centro della famiglia è collocato il padre-marito a cui tutti gli altri erano gerarchicamente sottoposti (madre, figli). Nella visione tradizionale della famiglia soltanto i figli legittimi godevano della tutela giuridica nella trasmissione del cognome e del patrimonio di famiglia. Erano esclusi dal concetto di famiglia tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. Questa interpretazione tradizionale è stata progressivamente modificata ed adeguata alla società moderna, dapprima nella Costituzione del 1948 e successivamente tramite le leggi speciali di riforma del diritto di famiglia. La più importante è senza dubbio la riforma del 1975.

La famiglia nella Costituzione italiana

La famiglia è descritta con precisione nell'articolo 29 della Costituzione secondo cui:

"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio." (art.29 Cost. II comma)

Con questa norma il Legislatore riconosce alla famiglia il ruolo ereditato dal diritto naturale, il quale preesiste alla disciplina dell'ordinamento giuridico. Nel secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione il Legislatore modernizza la definizione della famiglia, specificando l'uguaglianza tra i coniugi:

"Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare." (art.29 Cost. II comma)

Come si può facilmente interpretare, pur nei limiti a "garanzia dell'unità familiare", il ruolo del padre perde il suo carattere di centralità e di supremazia. Entrambi i coniugi hanno pari uguaglianza morale e giuridica. Questa nuova interpretazione trova ampia conferma nel successivo articolo 30 della Costituzione:

"E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio." (art.30 Cost. I comma)

Oltre ad assegnare i medesimi doveri e diritti ad entrambi i genitori, la parità dei coniugi, il primo comma dell'articolo 30 parifica espressamente la posizione giuridica dei figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio.

L'art.31 della Costituzione il Legislatore riconosce alla famiglia di gruppo sociale primario dell'organizzazione sociale ed impone allo Stato il compito di proteggere e tutelare la famiglia:

"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose." (art. 31 Cost. I comma)

Le norme costituzionali sulla famiglia hanno ridisegnato la famiglia nel diritto italiano, conferendo a quest'ultima importanti elementi di novità rispetto al passato e alla tradizione. Il processo di modernizzazione dell'istituto sarà ulteriormente portato avanti nella riforma del 1975 ed in quelle successive sotto il profilo dell'uguaglianza dei coniugi e della tutela dei figli. Con le nuove riforme la tutela dell'unità familiare viene subordinata al diritto della persona e alla tutela dei soggetti più deboli. In tal modo saranno introdotti nel diritto italiano alcuni strumenti, inizialmente non previsti nel diritto di famiglia, come il divorzio, la separazione e l'interruzione volontaria di gravidanza.

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