Demansionamento
 Il demansionamento è l'assegnazione di un lavoratore a mansioni non correlate all'inquadramento contrattuale e la sottrazione delle mansioni precedentemente esercitate. Un lavoratore dipendente dovrebbe essere destinato alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equipollenti. Un datore di lavoro può assegnare il lavoratore ad altre mansioni, diverse dal contratto di lavoro, purché le nuove mansioni siano considerabili pari a quelle di assunzione. Il lavoratore che subisce un demansionamento può agire in giudizio per chiedere la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione delle sue mansioni precedenti e un risarcimento danni sui danni subiti alla propria professionalità e all'immagine. Viceversa, in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto ad un trattamento corrispondente all'attività svolta. In caso di attività lavorative pratiche in modo promiscuo, dovrà essere valutato quale di queste è quella prevalente.
Il demansionamento è l'assegnazione di un lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione o rispetto a quelle considerate in base alla classificazione professionale. Un datore di lavoro può destinare il personale a mansioni diverse, purché queste ultime siano pari o equivalenti a quelle che risultano dall'inquadramento contrattuale del lavoratore. Il demansionamento è anche conosciuto con il termine di mobilità verso il basso. Il divieto di assegnazione a mansioni inferiori (demansionamento) è espresso dal legislatore nell'articolo 2103.
Deroghe al demansionamento. Lo stesso legislatore può disporre delle deroghe al divieto in alcune specifiche ipotesi e fattispecie. Ad esempio, in caso di esigenze straordinarie sopravvenute e temporanee il demansionamento può essere ritenuto legittimo se le nuove mansioni non appartengono a lavoratori di professionalità meno elevata (Cass. n.6714/2003) o per il tempo necessario alla formazione necessaria per acquisire una maggiore professionalità (Cass. n.2948/2001). La deroga al demansionamento possono essere previste anche se l'assegnazione temporanea è finalizzata a rispettare il diritto delle lavoratrici a non essere assegnate a mansioni pregiudizievoli per la salute, ecc. Le deroghe al mansionamento sono tutte caratterizzate dalla "temporaneità" e in tutti i casi il lavoratore conserva la medesima retribuzione e qualifica originaria.
Reintegrazione e risarcimento. In caso di demansionamento il lavoratore può contestare la decisione del datore di lavoro dinnanzi ad un giudice, chiedendo la reintegrazione delle mansioni prevedenti o l'assegnazione a mansioni equivalenti al suo inquadramento. Il lavoratore può anche richiedere un risarcimento danni nel caso in cui il demansionamento gli abbia causato un danno alla sua immagine o alla sua professionalità.
|