Cassa integrazione ordinaria
 La cassa integrazione ordinaria (CIG) è un intervento di integrazione salariale che rientra nell'istituto della cassa integrazione guadagni. E' prevista in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva/lavorativa dovuta alle seguenti cause:
- situazioni temporanee del mercato
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili alla volontà dell'imprenditore o dei lavoratori
Questi eventi non mettono a rischio la ripresa dell'attività aziendale. La sospensione dell'attività lavorativa è causata da eventi imprevisti e transitori. La cassa integrazione ordinaria riconosce ai lavoratori una integrazione salariale (indennità) nella misura del 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale (es. 40 ore settimanali). Per beneficiare della cassa integrazione il datore di lavoro deve rispettare le procedure previste dalla legge (es. apertura di una procedura sindacale) e presentare una domanda di ammissione alla CIG all'Inps. Se la domanda viene accolta il datore di lavoro eroga l'integrazione salariale ai lavoratori, ottenendo successivamente dall'Inps il rimborso delle somme anticipate. In casi di grave situazione di insolvenza del datore di lavoro l'indennità può essere pagata ai lavoratori direttamente dall'Inps.La cassa integrazione ordinaria ha una durata massima di 3 mesi continuativi che possono essere prorogati trimestralmente fino a un anno o fino a 12 mesi nel caso di periodi non continuativi. L'intervento è limitato ai settori e alle situazioni previste dalla legge.
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