Redditi in natura
Ai fini dell'Irpef i redditi in natura devono essere quantificati sulla base del valore normale dei beni o dei servizi che li costituiscono. Il legislatore italiano ha disciplinato il caso dei proventi in natura nell'imposizione Irpef nell'articolo 2 del TUIR.
"I beni in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti." (art.2 TUIR d.P.T. n.917/1986).
Per "valore normale" si intende il prezzo mediamente praticato per i beni/servizi dello stesso tipo in condizioni di libera concorrenza, acquistabili nello stesso tempo e nello stesso luogo del bene di riferimento e allo stessa fase di commercializzazione. In mancanza di criteri di riferimento è necessario adottare il parametro più simile rispetto a quanto disposto dal legislatore.