OKPEDIA FONDO DI GARANZIA

Fondo di garanzia vittime della strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo destinato al risarcimento dei danni causati dagli automobilisti assicurati con una compagnia assicurativa non autorizzata ad operare in Italia, con una compagnia assicurativa fallita o in liquidazione coatta amministrativa e dagli automobilisti non identificati, non assicurati o irreperibili. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è alimentato da una percentuale, fissata con decreto ministeriale, a carico dei premi di polizza nel ramo RC Auto. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è gestito dall'ente Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Con l'istituzione del fondo il legislatore ha cercato di garantire un indennizzo ai soggetti danneggiati anche in situazioni limite, non coperte dalle assicurazioni obbligatorie. Gli indennizzi variano a seconda della tipologia del sinistro e a seconda se il sinistro è causato da conducenti non identificati, irreperibili o non assicurati. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è istituito con la legge n. 990/1969 ed è amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. È disciplinato dal D.lgs n. 209 del 07/09/2005 ( art. 283 ) che fissa i limiti e le competenze. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada provvede al risarcimento dei danni nei seguenti casi:

  • danni causati da veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona. A seguito del decreto legislativo n.198/2007, il risarcimento danni è dovuto anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro in caso di danni gravi alla persona.
  • danni causati dai veicoli o natanti non assicurati per danni alla persona e/o alle cose con una franchigia per i danni alle cose di 500 euro. A seguito del decreto legislativo n.198/2007 anche i danni alle cose sono risarciti integralmente.
  • danni causati dai veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che alle cose.
  • danni causati dai veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario ( es. furto del veicolo ) sia per i danni alla persona che alle cose.

Le competenze del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sono ampliate e rivedute dal decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007 che modifica l'art. 283 del D.lgs n. 209/2005 e amplia le fattispecie del risarcimento danni anche ai seguenti casi:

  • danni causati alle persone e alle cose da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis).
  • danni causati alle persone e alle cose da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).

Il risarcimento danni da parte del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro sia per i danni alle cose che alle persone. Le operazioni di istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri è di competenza dell'impresa designata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica. Le imprese sono designate tramite provvedimento dell'Isvap.

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