Comodato d'uso

Il comodato d'uso è un contratto in cui una parte (comodatario) prende in consegna un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo assumendosi il compito di riconsegnarlo al proprietario (comodante) alla scadenza. La materia è disciplinata nel codice civile dagli articoli 1803-1812. La parte che riceve il bene, il comodatario, può servirsene per un tempo e per un uso determinato. Generalmente il comodato d'uso è a titolo gratuito. Il comodatario deve conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi dello stesso per usi diversi da quelli indicati nel comodato d'uso. Inoltre, il comodatario non può concedere o cedere a terzi il diritto al godimento del bene in comodato senza chiedere il consenso al proprietario. Nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi contrattuali il comodante ha facoltà di richiedere l'immediata restituzione del bene e un risarcimento danni.

  • Nozione di comodato. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 cc).
  • Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
    Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art. 1804 cc).
  • Perimento della cosa. Perimento della cosa - Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo a quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art. 1805 cc).
  • Stima. Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile (art. 1806 cc).
  • Deterioramento per effetto dell'uso. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento (art. 1807 cc).
  • Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art. 1808 cc).
  • Restituzione. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata (art. 1809 cc).
  • Comodato senza determinazione di durata. Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art. 1810 cc).
  • Morte del comodatario. In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa (art. 1811 cc).
  • Danni al comodatario per vizi della cosa. Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario (art. 1812 cc).
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Il comodato


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