Servizi di investimento
I servizi di investimento in Italia sono definiti dal d.lgs. n.58 del 1998 (TUF). Sono considerati servizi di investimento le seguenti attività:
- Negoziazione per conto proprio.
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- Gestione di portafogli.
- Ricezione e trasmissione degli ordini.
- Consulenza in materia di investimenti.
- Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può ampliare o rivedere le categorie dei servizi di investimento sulla base dell'evoluzione dei mercati finanziari.
https://www.okpedia.it/servizi-di-investimento
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