Principio di irretroattività
Secondo il principio di irretroattività una legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, ossia non può essere applicata per fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della norma giuridica. In base al principio di irretroattività ogni fatto deve essere assoggettato alla normativa di legge vigente nel momento in cui il fatto si verifica (tempus regit actum). Il principio dell'irretroattività della legge risponde all'esigenza di assicurare la certezza del diritto. Nell'ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività è richiamato dall'articolo 25 della Costituzione che sancisce l'irretroattività della legge in ambito penale: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Ciò significa che l'efficacia della legge ex nunc non può essere utilizzata per giudicare fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. In questo modo i padri costituenti hanno voluto evitare che vengano considerati reati penali fatti accaduti prima dell'entrata in vigore di una norma, quando non erano espressamente vietati dal legislatore. Il principio di irretroattività è inoltre richiamato come principio generale dell'ordinamento giuridico nell'articolo 11 delle preleggi. Essendo, in quest'ultimo caso, una disposizione di legge ordinaria, il principio di irretroattività come indirizzo generale può essere derogato dal legislatore che può disporre la retroattività di una norma giuridica con una legge di pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto. In conclusione, per volere dei padri costituenti il principio di irretroattività è inderogabile in modo assoluto nel diritto penale. È invece derogabile dal legislatore in tutte le altre materie del diritto.