Abrogazione della legge

L'abrogazione di una legge è la cessazione dell'efficacia delle norme giuridiche in essa contenute. Le norme giuridiche abrogate possono essere abrogate soltanto da norme di pari grado o di grado superiore. L'abrogazione si dice parziale se riguarda soltanto una parte della norma. È invece abrogazione totale se investe l'intera norma giuridica. Il legislatore può abrogare una legge nei seguenti modi:

  • Abrogazione espressa. Il legislatore emana una nuova norma giuridica che dichiara la cessazione dell'efficacia di una norma (o legge) precedente.
  • Abrogazione tacita. Il legislatore emana una nuova norma giuridica incompatibile con la norma precedente. Tale processo è definito abrogazione in modo tacito.
  • Abrogazione implicita. Il legislatore emana una nuova legge con cui regola per intero la materia già disciplinata dalla legge precedente.

Le norme giuridiche possono essere abrogate anche per illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.) e per volere popolare tramite il referendum abrogativo (art. 75 Cost.). L'abrogazione di una norma giuridica si distingue dalla deroga in quanto quest'ultima lascia in vigore la norma "derogata" per la generalità dei casi, mentre una norma abrogata cessa di produrre effetti giuridici. L'abrogazione si distingue anche dall'annullamento in quanto quest'ultimo agisce in modo retroattivo sull'efficacia della norma, mentre l'abrogazione non ha effetti retroattivi.

https://www.okpedia.it/abrogazione_legge


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


Norma giuridica


FacebookTwitterLinkedinLinkedin