Ordinamento giuridico internazionale
L'ordinamento giuridico puņ essere interno o internazionale. L'ordinamento giuridico interno comprende l'insieme di norme giuridiche in vigore nel territorio di uno Stato autonomo e sovrano. L'ordinamento giuridico internazionale ha invece come soggetti i singoli Stati, i rapporti tra di essi e le eventuali controversie sulle competenze. Per essere valide anche nell'ordinamento giuridico interno, le norme giuridiche internazionali devono essere integrate da ogni singolo Stato. Ciņ puņ avvenire in due modi distinti:
- adattamento automatico
- adattamento tramite legge
Nel caso dell'adattamento automatico le norme dell'ordinamento giuridico internazionale sono immediatamente esecutive anche nell'ordinamento giuridico interno del singolo Stato. Ad esempio, la Costituzione italiana prevede l'adattamento italiano alle principali norme di diritto internazionale.
Art. 10. Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Nel caso dell'adattamento tramite legge (ordine di esecuzione) il singolo Stato produce un'apposita legge di esecuzione per integrare le norme del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico interno. In assenza di una legge di adattamento le norme dell'ordinamento giuridico internazionale non sono valide nell'ordinamento giuridico interno. L'adattamento tramite legge ha luogo in particolar modo per i trattati internazionali (es. Protocollo di Kyoto) dove i singoli stati devono ratificare l'accordo internazionale per renderlo esecutivo all'interno del proprio ordinamento giuridico.