Leggi regionali
Le leggi regionali sono atti normativi emanati dal Consiglio regionale ed aventi forza di legge all'interno di una singola regione dello Stato. Le leggi regionali sono l'espressione legislativa della regione. Le materie su cui è riconosciuta la competenza legislativa delle Regioni sono indicate nell'articolo 117 della Costituzione. Le leggi regionali sono una fonte non statale del diritto (fonte primaria) e nella gerarchia delle fonti del diritto al pari delle leggi ordinarie dello Stato. La potestà legislativa delle Regioni è disciplinata nella riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001). L'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato e alle Regioni delle materie di competenza. La competenza legislativa su una materia può essere attribuita esclusivamente allo Stato (leggi di competenza dello Stato), concorrente tra Stato e Regioni (leggi di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni) o attribuita in modo residuale alle regioni (leggi di competenza delle Regioni). Come recita il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Prima della riforma del 2001 le Regioni a Statuto ordinario avevano potere legislativo soltanto nei limiti delle materie indicate dall'articolo 117 Cost. entro i principi ed i limiti imposti dalla competenza concorrente. Nel 2003 la legge La Loggia (legge 131/2003) stabilisce che le leggi dello Stato restano in vigore sulle materie di competenza delle regioni fin quando queste ultime non legiferano sull'argomento e viceversa. 06 / 11 / 2010