Efficacia norma giuridica

Una norma giuridica esiste nel momento della sua pubblicazione, una fase necessaria per essere portata a conoscenza dei destinatari. La norma diventa obbligatoria (efficace) con l'entrata in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione. L'iter è descritto nell'articolo 73 della Costituzione italiana.

Art.73 della Costituzione.

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ].

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."

Vacatio legis

Il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore è detto "vacatio legis". Ha una durata di 14 giorni, salvo che nella legge non sia indicato un tempo diverso. Al termine della vacatio legis si presume che la norma sia conosciuta da tutti. Una volta entrata in vigore nessun cittadino può discolparsi di una trasgressione per la mancata conoscenza della norma. Vale pertanto il principio "ignorantia legis non excusat".

https://www.okpedia.it/efficacia-norma-giuridica


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