Congedo di paternità
Il congedo di paternità è il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro con il congedo di maternità per l'astensione obbligatoria che altrimenti sarebbe spettata alla madre. Tale diritto è riconosciuto al padre lavoratore in caso di grave infermità, morte o abbandono della lavoratrice e di affidamento esclusivo del bambino. Il diritto al congedo di paternità in sostituzione del congedo di maternità spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice, in quanto il diritto a fruire del diritto spetta al padre come lavoratore. Il padre può usufruire del diritto al congedo di paternità per tutta la durata dell'astensione obbligatoria (5 mesi), ad esempio in caso di nascita prematura del bambino, o soltanto sulla parte residua dell'astensione obbligatoria non goduta dalla madre. L'articolo 28 del T.U delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, elenca tutti i motivi ammessi per la richiesta del congedo di paternità. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è identico a quello spettante nel caso del congedo di maternità.
Il congedo di paternità è l'equivalente del congedo di maternità riconosciuto al padre lavoratore in particolari condizioni. Il padre lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per la stessa durata del congedo di maternità (o per la parte residua) in caso di grave infermità o di morte della madre, in caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo dei bambini al padre. Il congedo di paternità è disciplinato dall'articolo 28 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). L'articolo 28 riconosce al padre i seguenti diritti:
- Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
- Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.