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Iva sui servizi

L'imposta sul valore aggiunto nel caso dei servizi si applica a tutte quelle prestazioni rese verso corrispettivo in funzione di un contratto che stabilisce una determinata obbligazione. Come recita il primo comma dell'articolo 3:

"Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte." (art. 3 d.P.R. 633/1972).

Sono considerate prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, anche alcune cessioni di beni comprendenti prestazioni di servizio. Come ad esempio le concessioni di beni in locazione, affitto e noleggio (comma 2 art.3 d.P.R. 633/1972). Anche le somministrazioni di alimenti e bevande sono equiparate alle prestazioni di servizio (comma 2 art. 3 d.P.R. 633/1972) e su di esse si applica pertanto l'IVA.

Le eccezioni. Al principio generale di applicazione dell'Iva sui servizi sono previsti per legge alcune eccezioni alla regola (comma IV art. 3). Ad esempio, sono escluse dall'Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, l'emissione dei prestiti obbligazionari, le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi. Il legislatore ha, inoltre, aggiunto di volta in volta fattispecie in cui non si applica l'Iva.

Esclusione Iva sulle prestazioni di servizi

L'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto nei servizi. In alcuni casi previsti dalla legge 633/1972 (III comma articolo 3) non si applica l'Iva sui servizi (esclusione Iva). Come, ad esempio, le prestazioni di autoconsumo del professionista e quelle gratuite rese a terzi in cui l'imposta sul valore aggiunto non sia detraibile e quelle di modico valore. Il legislatore e, in particolar modo l'esecutivo, interviene di volta in volta sull'esclusione Iva come leva di agevolazione fiscale per particolari settori in difficoltà economica o per aiutare lo sviluppo di determinati mercati nascenti.

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Imposta sul valore aggiunto


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