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Imposta sul valore aggiunto ( IVA )

L'Iva è l'Imposta sul Valore Aggiunto. Il tributo consiste in una imposta indiretta che colpisce soltanto il valore aggiunto di ogni fase della produzione. L'Iva colpisce esclusivamente l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico, dalla fase di produzione fino al fase finale di consumo. L'imposta grava soltanto sul consumatore finale. Nelle fasi precedenti a quella del consumo il soggetto passivo d'imposta è neutrale. I produttori e i possessori possono eliminare l'onere dell'imposta sul valore aggiunto mediante un sistema a detrazione e rivalsa. In tal modo l'IVA si presenta sotto la forma di un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, ossia sui consumatori. L'imposta sul valore aggiunto è disciplinata nel Dpr 633/1972. L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Italia all'inizio degli anni '70 con il d.P.R. 633/1972 in attuazione delle direttive europee di riferimento. L'imposta è conosciuta anche con la sigla IVA (I.V.A.).

Come funziona l'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto tassa l'incremento di valore del prodotto o del servizio in ogni fase di passaggio che lo conduce dall'origine (produttore) alla fine (consumatore) del processo di vendita. L'imposta sul valore aggiunto è detta "neutrale" (neutralità imposta sul valore aggiunto) in quanto la sua incidenza fiscale non è determinata dal numero dei passaggi intermedi che la merce compie dal produttore al consumatore. La neutralità dell'imposta sul valore aggiunto è ottenuta tramite il meccanismo della rivalsa e della detrazione. Analizziamo nel dettaglio questi due aspetti:

  • Rivalsa Iva. La rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto obbliga ogni soggetto passivo ad applicare il tributo sulle proprie fatture. Ad esempio, l'azienda A vende il servizio all'azienda B per un importo N. A questo importo dovrà aggiungere l'imposta sul valore aggiunto (ad esempio IVA al 20%).
  • Detrazione Iva. La detrazione dell'imposta sul valore aggiunto consente al soggetto passivo la facoltà di detrarre il tributo. L'impresa B salda all'impresa A la fattura di vendita comprensiva di IVA. Nel contempo l'impresa B vende all'impresa C i propri servizi/prodotti includendo l'IVA. Alla fine di ogni periodo l'impresa B dovrà versare al fisco soltanto la differenza del tributo (ossia il tributo sulla sola quota di valore aggiunto).

Alla fine del processo il soggetto inciso dall'imposta sul valore aggiunto è soltanto il consumatore finale, il quale non può detrarre l'IVA. In conclusione, gli operatori economici intermedi (imprese, partite iva ecc) sono i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ma, avendo la possibilità di detrarla, ad essere incisi dal tributo sono soltanto gli utilizzatori finali del prodotto (i consumatori). L'imposta rientra, pertanto, nell'insieme delle imposte sul consumo.

Imposta sul valore aggiunto

Un esempio di applicazione dell'Iva. Nello schema precedente abbiamo esposto un esempio di applicazione del tributo. Abbiamo due imprese (A e B) - supponiamo ad esempio il produttore A e il rivenditore B - e un consumatore finale. L'imposta sul valore aggiunto è al 20%. L'impresa produttrice A vende il prodotto al rivenditore B applicando la rivalsa IVA. L'impresa B acquista il prodotto dall'impresa A pagando 120 euro (100 + 20% iva). Una volta incassata l'Iva il produttore A la versa all'erario. Nel secondo passaggio il rivenditore (impresa B) vende al consumatore finale il prodotto ad un prezzo pari a 150 a cui aggiunge la rivalsa dell'Iva al 20%. Il prezzo finale per il consumatore è quindi pari a 180. L'impresa B incassa 150 dalla vendita e 30 di imposta. Non dovrà però versare interamente l'IVA incassata. Può infatti detrarre i 20 già pagati nel momento in cui ha acquistato la merce dal produttore (impresa A). L'impresa B dovrà quindi versare all'erario 30 (rivalsa) - 20 (detrazione) ossia 10 a saldo. Complessivamente, l'impresa A ha versato 20 euro di IVA pagata dall'impresa B e l'impresa B ha incassato 30 euro di IVA ma ha detratto i 20 già pagati - saldando soltanto 10 euro. In conclusione , il consumatore finale ha pagato interamente 30 euro di imposta sul valore aggiunto.

Operazioni nel campo di applicazione dell'Iva

Non tutte le operazioni sono incise dall'imposta sul valore aggiunto. Soltanto le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA sono soggette al tributo. Possiamo quindi distinguere tre tipologie di operazioni:

Le operazioni imponibili comprendono tutte le transazioni in cui l'imposta deve essere applicata. Le operazioni fuori campo Iva comprendono tutte quelle operazioni non imponibili, esenti o escluse dal tributo che non prevedono il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Requisiti Iva

I requisiti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono descritti nell'articolo 1 del d.P.R. 633/1972 che recita nel seguente modo:

"L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate" (art.1 - d.P.R. 633/1972).

I requisiti dell'imposta sul valore aggiunto sono pertanto requisiti di tipo oggettivo (cessione beni o prestazioni di servizi), di tipo soggettivo (imprese, arti e professioni) e di tipo territoriale (territorio dello Stato).

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto

Il pagamento dell'imposta del valore aggiunto è a carico degli operatori economici (es. aziende, partite iva ecc). Avviene su base mensile, trimestrale o annuale, a seconda dei casi previsti dalla legge. Il soggetto passivo del tributo somma ogni operazione attiva e passiva del periodo in questione, inserendo a debito l'iva incassata dalle proprie fatture e a credito l'iva pagata sulle fatture dei fornitori. La differenza tra iva a debito e a credito deve, infine, essere versata nelle casse dell'erario.

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