OKPEDIA ASTENSIONE OBBLIGATORIA

L'astensione obbligatoria

L'astensione obbligatoria è il diritto/dovere della lavoratrice gestante di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successi alla data del parto, per un totale di cinque mesi ( 2 mesi prima + 3 mesi dopo ). L'astensione obbligatoria è un diritto delle lavoratrici ma anche un dovere di legge a cui la gestante non può rinunciare di adempiere. L'astensione obbligatoria tutela non soltanto la salute della gestante ma anche quella del nascituro. Il periodo di astensione obbligatoria ha una durata di 5 mesi ripartiti nel seguente modo:

  • 2 mesi precedenti alla data presunta del parto
  • 3 mesi successivi al parto

La lavoratrice ha facoltà di richiedere la possibilità di lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza per ottenere un mese aggiuntivo dopo il parti. La domanda deve essere approvata da un medico del Servizio sanitario nazionale che accerti l'assenza di rischi per la gravidanza. In tali casi il periodo di ripartizione dell'astensione obbligatoria diventa 1 mese prima + 4 mesi dopo. Il diritto di astensione obbligatorio è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e anche alla lavoratrici con contratto a progetto o parasubordinate ( v. astensione obbligatoria contratto a progetto ).

Domanda di astensione obbligatoria

La lavoratrice deve comunicare l'ingresso in astensione obbligatoria dal lavoro sia all'Inps e sia al datore di lavoro compilando la domanda di indennità di maternità ed allegando il certificato medico di gravidanza in cui sia indicata la data presunta del parto. L'astensione obbligatoria si applica sia per le lavoratrici dipendenti nel settore pubblico o privato. Il diritto è riconosciuto anche alle lavoratrici a domicilio e alle colf. Tale diritto è esteso al padre lavoratore in caso di impossibilità della madre (morte o grave infermità) a prestare assistenza al neonato o in caso di affidamento esclusivo della prole al padre.

Remunerazione economica

Nel periodo di congedo obbligatorio ( congedo di maternità ) spetta alla lavoratrice una indennità di maternità pari al 80% della retribuzione giornaliera. L'indennità è erogata dall'Inps. Tale diritto è esteso anche al padre lavoratore in caso di congedo di paternità.

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