OKPEDIA IVA

Rimborso Iva

Il rimborso Iva. Quando il contribuente (soggetto passivo Iva) ha un saldo a credito nella dichiarazione Iva annuale può decidere di utilizzarlo a credito nell'anno solare seguente oppure, in alcuni casi previsti dalla legge, può chiedere il rimborso (art.34 l.388/2000) presentando un'apposita richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso Iva è limitata ad un ammontare massimo di 516.456,90 euro (art. 38 l.388/2000).

Ammontare del rimborso. Il rimborso comprende gli interessi maturati. Deve essere erogato entro 3 mesi dalla richiesta o entro 60 giorni dalla presentazione se è previsto l'accredito su un conto corrente bancario. In caso di tardiva liquidazione deve essere riconosciuto l'interesse pari al 2,75% annuo (art.30 l.388/2000). In caso di contestazione del reato di falsa fatturazione il pagamento viene sospeso fino alla definizione del giudizio. In caso di avviso di accertamento Iva scatta, invece, l'obbligo di restituzione del rimborso ottenuto e degli interessi corrisposti.

Garanzie. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata da garanzie, come disciplinato nell'articolo 38-bis della legge 388/2000, sotto forma di sottoscrizione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa, di garanzie prestata da fideiussioni di aziende commerciali ritenute sane, da garanzie patrimoniali o da titoli di Stato, a seconda di quanto previsto dalla legge. In alcuni specifici casi è previsto l'esonero dalle garanzie come, ad esempio, quando il rimborso è inferiore a 5.164,57 euro , in caso di contribuenti virtuosi e altre (art.38 l.388/2000).

Rifiuto rimborso. In caso di rifiuto al rimborso Iva da parte dell'Erario il contribuente può computare l'importo nella prima liquidazione periodica successiva al rifiuto. Il credito non ammesso al rimborso Iva non matura interessi. Il contribuente decade dal diritto

https://www.okpedia.it/rimborso_iva


Segnala un errore o invia un suggerimento per migliorare la pagina


Imposta sul valore aggiunto


FacebookTwitterLinkedinLinkedin