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Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità di un edificio attesta la presenza delle condizioni richieste dalla legge in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. Il certificato di agibilità attesta anche il rispetto delle condizioni previste dalle normative di legge negli impianti installati nell'edificio. Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 24 del Testo Unico in materia di edilizia n.380/2001 (D.P.R. 6 giugno 2001). I titolari del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività hanno l'obbligo di presentare una domanda di agibilità nel caso delle nuove costruzioni e delle ricostruzioni parziali o totali di edifici esistenti. La mancata richiesta del certificato di agibilità è punita con sanzioni amministrative a carico dei titolari. Prima dell'entrata in vigore del testo unico del 2001 ilcertificato di agibilità era rilasciato per le unità immobiliari destinate ad uso non abitativo, a partire dal 2001 il certificato di agibilità include anche il certificato di abitabilità. Il rilascio del certificato di agibilità è obbligatorio sia per gli immobili ad uso abitativo e sia per quelli adibiti a scopi diversi in cui nella destinazione d'uso si prevede una frequentazione da parte di persone. Il certificato di agibilità risponde all'esigenza di evitare che le persone subiscano danni o situazioni di pericolo mentre si intrattengono nei locali del fabbricato. La mancata presentazione della domanda di rilascio è sanzionata come un illecito amministrativo come stabilito dall'art. 70 del D.Lgs.507/1999 e dall'art.24 del T.U. n.380/2001.

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