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Antitrust: osservazioni su promozioni e prevendite in saldo
 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato delle osservazioni in merito all’art. 3 della legge n. 248/2006 per quanto riguarda la distribuzione commerciale, l’eliminazione di qualsiasi autorizzazione
preventiva e qualsiasi limitazione “di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Secondo l'Autorità alcuni operatori commerciali possono adottare strategie di marketing che consistono in iniziative di vendita di prodotti a prezzi scontati presso i negozi convenzionati con gruppi/associazioni per favorire la clientela fidelizzata. Tali vendite possono eludere il divieto di effettuare vendite promozionali sugli stessi prodotti nei periodo immediatamente precedente i saldi di fine stagione. La merce può essere destinata dal commerciante alle offerte di prevendita in saldo per riservarle alla clientela fidelizzata (iscritti al gruppo/associazione convenzionata) a condizioni economiche vantaggiose. A tali condizioni possono però accedere soltanto i consumatori iscritti alle associazioni o rientranti nelle condizioni di vendita, creando un fenomeno distorsivo di mercato nei confronti degli altri consumatori. 05 / 01 / 2011
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