Irretroattivitą della legge

Il principio generale di irretroattività della legge stabilisce che nessuna regola debba avere effetto sul passato. Nell'ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività è contenuto nell'articolo 11 delle Preleggi.

Art. 11 c.c.
Efficacia della legge nel tempo
"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo."

Le nuove leggi entrano in vigore con efficacia ex nunc. Tutti gli eventi e i fatti rientranti nella fattispecie regolata dalla norma ma verificatisi prima della sua entrata in vigore non sono regolati dalla norma stessa.

Eccezioni alla irretroattività della legge

Come abbiamo appena visto nell'ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività della legge è disciplinato dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile. Ossia da una legge ordinaria. Il principio di irretroattività può pertanto essere modificato da norme giuridiche di pari grado, le quali possono introdurre eccezioni alla regola.

Irretroattività delle norme nel diritto penale

Il principio di irretroattività della legge è invece stabilito in assoluto, senza possibilità di deroghe, nell'ambito del codice penale. E' la stessa Costituzione della Repubblica Italiana a disciplinare la fattispecie nel secondo comma dell'articolo 25 Cost. che recita:

Articolo 25
Costituzione Italiana

"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge."

In conclusione, la Costituzione garantisce che non vengano considerati reati penali quei fatti che al momento del loro compimento non erano vietati dalla legge. Essendo la norma costituzionale una regola di grado superiore alle norme ordinarie non può essere modificata o disciplinata diversamente da queste ultime.

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