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L'astensione obbligatoria nel contratto a progetto

L'astensione obbligatoria per la maternità vale anche per le lavoratrici con contratto a progetto e per le lavoratrici parasubordinate. La lavoratrice ha diritto ad entrare in congedo di maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e per tre mesi dopo la nascita del bambino. Le lavoratrici a progetto e le categorie assimilate hanno quindi diritto al medesimo periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrici dipendenti. A partire dal 2007 il legislatore (D.M. 12 luglio 2007) ha esplicitamente vietato ai committenti di adibire le lavoratrici a progetto nel periodo di astensione obbligatoria a tutela delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

Interdizione anticipata e proroga. Il decreto D.M. 12 luglio 2007 ha, inoltre, esteso alle lavoratrici a progetto la normativa per l'interdizione anticipata e per la proroga dell'astensione. Sono estese alle lavoratrici a progetto anche le disposizioni sui lavori vietati, pericolosi, faticosi e insalubri (D.Lgs. 151/2001) come, ad esempio, il trasporto e il sollevamento di pesi, l'esposizione a radiazioni sul posto di lavoro, ecc. In tali situazioni la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni oppure, ove non possibile, può essere disposta l'interdizione anticipata dal lavoro dagli ispettori degli uffici provinciali del Ministero del Lavoro.

Proroga del rapporto di lavoro. Le lavoratrici con contratto a progetto e le categorie assimilate ( lavoro parasubordinato ). hanno diritto ad ottenere una proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni. La lavoratrice e il committente possono comunque disporre diversamente tramite contratto individuale purché le disposizioni siano favorevoli alla lavoratrice (art. 66 d.Lgs. 276/2003). In presenza di una contribuzione minima accreditata le lavoratrici hanno diritto a una indennità di maternità (D.M. 12 luglio 2007). È richiesto il versamento della contribuzione alla gestione separata per almeno 3 mesi sui 12 precedenti. Previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro del lavoratore e del committente l'indennità viene corrisposta nelle misure previste dalla legge.

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