TFR Trattamento Fine Rapporto
 Il TFR è il Trattamento di Fine Rapporto di un lavoratore subordinato. Consiste in un importo economico trattenuto dalla retribuzione mensile del lavoratore per essere consegnato in modo differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR è una retribuzione con corresponsione differita con funzione previdenziale, in quanto ha lo scopo di garantire al lavoratore una somma di denaro nel momento in cui perde la sua occupazione.
Liquidazione
In passato il TFR era conosciuto anche con il termine di "liquidazione" per il fatto d'essere corrisposta alla fine della carriera lavorativa del lavoratore, poco prima di andare in pensione. Con la crescente flessibilità del lavoro il TFR si è trasformato sempre più in un ammortizzatore sociale. Recentemente, con lo sviluppo della previdenza complementare, il TFR è diventata anche una fonte di finanziamento dei fondi pensione per consentire al lavoratore di maturare una pensione integrativa accanto alla pensione pubblica.
Calcolo TFR
Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con accantonamenti di importo variabile prelevati sulla retribuzione del lavoratore dipendente. Ogni anno viene accontonata dalla retribuzione lorda una quota di importo pari e comunque non superiore alla retribuzione spettante al lavoratore diviso per 13,5. Le modalità di calcolo del TFR sono indicate dal legislatore nell'articolo 2120 del codice civile e nelle norme contenute nella L.297/1982. I contratti collettivi hanno facoltà di apportare modifiche al processo di calcolo indicando la retribuzione utile da utilizzare per il computo del TFR e alle condizioni riconosciute per l'anticipazione del TFR al lavoratore. Il TFR maturato complessivamente alla fine di ciascun anno di lavoro è pari alla quota accantonata nell'anno corrente più le quote accontonate negli anni precedenti rivalutate di anno in anno tramite un coefficiente di rivalutazione TFR.
Erogazione TFR
Il TFR è corrisposto in un'unica volta alla fine del rapporto di lavoro salvo eventuali anticipazioni per i casi previsti dalla legge. Il prestatore di lavoro subordinato ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro subordinato (contratto a tempo indeterminato, determinato, ecc.) dalle ragioni che determinano la risoluzione del contratto di lavoro (licenziamento, dimissioni, ecc.). Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c.) dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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